Art. 195. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 19,95 ed il limite massimo generale di euro 9.296. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.[Nota1] 


 [Nota1]Ai sensi dell'art. 195 (…), la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste è stata aggiornata, con:

  • D.M. 4 gennaio 1995 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1995, n.6)
  • D.M. 20 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303)
  • D.M. 22 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301)
  • D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303)

D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304).